Chi Siamo
Ciao,
ci presentiamo: Fabio, Francesca, Saverio, Cinzia, Alessia, Emiliano, Francesca…
Lo statuto della nostra associazione :
STATUTO
dell’associazione “Omnes Latinos”
Art. 1 – Denominazione
È costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo settore o CTS) e della normativa in materia l’Associazione denominata “Omnes Latinos” di seguito detto Associazione.
La denominazione dell’Associazione sarà integrata dalla locuzione “Associazione di promozione sociale” (APS) solo in costanza di iscrizione al RUNTS nella sezione APS. A seguito della predetta iscrizione, l’Associazione assume automaticamente la seguente denominazione Omnes Latinos Associazione di promozione sociale” in sigla denominata “Omnes Latinos APS”. L’assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS nella sezione APS.
A seguito dell’avvenuta iscrizione al RUNTS nella sezione APS, l’Associazione dovrà utilizzare l’indicazione di “Associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L’Associazione è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Località Tivoli Terme nel comune di Tivoli. L’eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell’ambito dello stesso comune, che in altri comuni.
Art.3 – Durata
L’associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.
Art.4 – Oggetto Sociale
Si ribadisce che l’Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, della promozione della socialità e della integrazione interculturale attraverso forme di educazione permanente e attività di animazione ricreativa, nonché ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica, nel campo della recitazione, della danza, della musica dal vivo, del cinema, del teatro e delle tradizioni.
Sono finalità dell’associazione:
- promuovere il benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- promuovere la cultura, le sue forme espressive, la creatività e le attitudini creative, gli spazi per l’espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturali;
- riconoscere i diritti culturali, la promozione dell’accesso universale alla conoscenza, al sapere, all’educazione, alla cultura, all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione;
- promuovere l’ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettività
In particolare, nell’attuazione del suo scopo sociale potrà svolgere una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell’art. 5 del CTS:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; come a titolo esemplificativo:
- organizzazione di corsi di ballo;
- organizzazione di corsi di strumenti popolari legati alle tradizioni popolari;
- promozione di attività di danza, musica, momenti di formazione presso le scuole;
- incontri con ricercatori esperti e portatori della tradizione;
- organizzazione di spettacoli, concerti, momenti di aggregazione collettiva;
- organizzazione di festival, rassegne, mostre;
- organizzazione di proiezioni cinematografiche in qualsiasi modo collegate agli scopi dell’Associazione;
- promozione di scambi culturali con altri Paesi;
- attività editoriali, presentazioni di libri;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
Il Consiglio Direttivo è competente per l’individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l’Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell’art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.
Art. 5 – I Soci
Il numero dei soci è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci).
Sono soci dell’Associazione: • i fondatori; • tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell’art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci e alla loro partecipazione alla vita associativa.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro di soci.
Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I soci devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.
Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. I soci sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all’interno dell’Associazione. A tutti i soci, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, compete il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.
Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci
I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:
- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell’associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all’interno degli organi dell’Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall’Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l’ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
I soci sono obbligati:
- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell’art. 36 del D.lgs 117/2017.
La qualità di socio si perde per:
- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti; – morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l’Associazione;
- indegnità, derivante dalla tenuta dei comportamenti di cui ai due capoversi precedenti, deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il Collegio dei Probiviri (o, in assenza, l’Assemblea).
La delibera di esclusione del socio per una delle cause di cui sopra sarà comunicata per iscritto entro e non oltre 30 giorni dalla sua assunzione. Il socio escluso potrà proporre ricorso all’Assemblea entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. Il recesso e l’esclusione dell’associato soggiacciono, al disposto dell’art. 24 del Codice Civile laddove applicabili e compatibili.
Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori
L’associazione si avvale dell’opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell’art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell’art. 18 del CTS. L’Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all’art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.
Art. 8 – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Consiglio direttivo;
- l’organo di controllo se istituito volontariamente o, nel caso in cui sia obbligatorio, ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 30 del D.Lgs. n.117 del 3/7/2017.
Art. 9 – Assemblea dei soci
L’Assemblea è formata da tutti i soci all’Associazione ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione (o da altro soggetto nominato dall’Assemblea stessa).
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno.
L’Assemblea è convocata inoltre:
- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell’associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla Assemblea validamente costituita.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera modifiche al presente statuto è richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei soci e voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera la trasformazione, la fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.
Art. 10 – Attribuzioni dell’Assemblea
L’Assemblea in seduta ordinaria:
- determina le linee generali programmatiche dell’associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l’organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo (o, in mancanza, del Presidente), le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente);
- approva il bilancio preventivo ove previsto;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente), relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e dei soci;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea straordinaria:
- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall’art. 26 seguente;
- nomina uno o più liquidatori. Le deliberazioni dell’Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell’Associazione e rimangono depositate presso la sede dell’Associazione a disposizione dei soci per la libera consultazione.
Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea
Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di 3 soci.
Art. 12 – Svolgimento dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o in sua assenza dal Vice (se nominato, oppure da altra persona nominata dall’Assemblea), il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.
Art. 13 – Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea, i cui componenti, scelti fra i soci e fra le persone indicate dagli enti giuridici soci, che si candidano, in numero non inferiore a tre e fino ad un massimo di sette. Il Consiglio Direttivo elegge, al suo interno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche sono cumulabili tra loro ad eccezione di quella di Presidente.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti. Tale nomina sarà sottoposta a ratifica dell’Assemblea. Nel caso in cui non fossero presenti soggetti non eletti, dovrà essere convocata al più presto l’Assemblea per procedere ad elezioni suppletive.
Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti. Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall’art. 13 del CTS e quello preventivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili. Il Presidente si riserva il diritto di convocare il Consiglio, in caso di necessità, con un preavviso inferiore a quello previsto di otto giorni.
Art. 14 – Presidente
Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell’Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest’ultimo al suo interno a maggioranza di voti. Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vicepresidente.
Art. 15 – Segretario/Tesoriere
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei soci;
- provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l’approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell’Associazione;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
Art. 16 – Gratuità e durata delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso dei cinque anni decadono allo scadere del quinquennio medesimo.
Art. 17 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione provengono da:
- contributi dei soci (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività diverse di cui l’art. 6 del CTS;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all’Associazione a qualsiasi titolo.
I fondi sono depositati presso l’istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente.
I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell’Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.
Art. 18 – Erogazioni, donazioni e lasciti
L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
L’Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d’inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall’Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Art. 19 – Beni immobili, mobili e altri beni
L’Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà dei soci in comodato d’uso, oppure di terzi, sia in comodato d’uso che in affitto.
Art. 20 – Responsabilità dell’Associazione
L’Associazione, in prima istanza e fatta salva la responsabilità personale dei componenti il Consiglio Direttivo e dei soci se ed in quanto prevista dalla legge, risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L’Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’ente stesso.
Art. 21 – Esercizio sociale e bilancio
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile dell’anno successivo deve essere convocata l’Assemblea per approvare il bilancio consuntivo o il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo, e la relazione del Presidente, nonché determinare l’entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.
Il bilancio consuntivo o il rendiconto, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell’Associazione, o spedito ai soci, quindici giorni prima della convocazione dell’Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.
All’Assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso. I bilanci approvati dall’Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell’Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario (se nominato, altrimenti al Presidente) che deve dare risposta entro 15 giorni.
Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall’art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente) presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Art. 22 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale
Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d’esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale ai soci, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 23 – Quota sociale
La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile, in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.
Art. 24 – Modificazioni dello statuto
Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all’Associazione. Esso può essere modificato solo dall’Assemblea dell’Associazione riunita in via straordinaria.
Art. 25 – Regolamento interno
L’Assemblea può decidere di istituire un regolamento interno, che sarà valido previa approvazione dell’Assemblea e modificabile solo dalla stessa.
Art. 26 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
Il caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore.
Art. 27 – Disposizioni transitorie e finali
Il presente Statuto entra in vigore all’atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell’Art. 1 di “APS” quale parte integrante della denominazione dell’Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all’iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda al Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., per quanto non previsto dal Codice e, laddove compatibile al Codice Civile.